Detraibilità / Deducibilità delle donazioni


È possibile scegliere se dedurre o detrarre l'importo delle donazioni fatte a Effetà.

Per le persone fisiche

Ci sono tre possibilità:

  1. In base all’art. 15, comma 1.1 del DPR n. 917/1986 si può scegliere di detrarre dall'imposta lorda il 26% delle erogazioni in denaro fino ad un importo massimo di 30.000,00 euro.
  2. in base alla normativa all’art. 10, comma 1, lett. g del D.P.R. n. 917/86 si può scegliere di dedurre dal proprio reddito i contributi, le donazioni e le oblazioni per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.
  3. in base all'art. 14 del D.L. n. 35/2005 conv. con L. n. 80/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le liberalità, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Per le imprese

Ci sono due possibilità:

  1. in base all'art. 100, comma 2, lett. h del D.P.R. n. 917/86 è possibile dedurre le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato.
  2. in base all'art. 14 del D.L. n. 35/2005 conv. con L. n. 80/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le liberalità, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Ti ricordiamo che:

 

  1. l'intestatario della ricevuta fiscale è la sola persona che può beneficiare della detrazione/deduzione fiscale.
  2. le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.
  3. è preferibile rivolgersi al proprio consulente di fiducia per scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze.
  4. è opportuno conservare la ricevuta, postale o bancaria, della tua donazione. Per le donazioni tramite domiciliazione bancaria o postale, carta di credito, bonifico e assegno l'estratto conto ha valore di ricevuta.