Detraibilità / Deducibilità delle donazioni
È possibile scegliere se dedurre o detrarre l'importo delle donazioni fatte a Effetà.
Per le persone fisiche
Ci sono tre possibilità:
- In base all’art. 15, comma 1.1 del DPR n. 917/1986 si può scegliere di detrarre dall'imposta lorda il 26% delle erogazioni in denaro fino ad un importo massimo di 30.000,00 euro.
- in base alla normativa all’art. 10, comma 1, lett. g del D.P.R. n. 917/86 si può scegliere di dedurre dal proprio reddito i contributi, le donazioni e le oblazioni per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.
- in base all'art. 14 del D.L. n. 35/2005 conv. con L. n. 80/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le liberalità, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Per le imprese
Ci sono due possibilità:
- in base all'art. 100, comma 2, lett. h del D.P.R. n. 917/86 è possibile dedurre le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato.
- in base all'art. 14 del D.L. n. 35/2005 conv. con L. n. 80/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le liberalità, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Ti ricordiamo che:
- l'intestatario della ricevuta fiscale è la sola persona che può beneficiare della detrazione/deduzione fiscale.
- le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.
- è preferibile rivolgersi al proprio consulente di fiducia per scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze.
- è opportuno conservare la ricevuta, postale o bancaria, della tua donazione. Per le donazioni tramite domiciliazione bancaria o postale, carta di credito, bonifico e assegno l'estratto conto ha valore di ricevuta.